NASPI
Definizione
Quando spetta
Requisiti
Come effettuare la domanda
Termini
Decorrenza
Durata
Misura
Sospensione
Decadenza
Definizione
E’ una prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali.
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Quando spetta
Spetta nei casi in cui i lavoratori subordinati (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) abbiano perso involontariamente l’occupazione.
Non spetta nei casi di dimissioni tranne che nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa.
Spetta, altresì, nei casi di risoluzione consensuale se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92).
Requisiti
La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione;
b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
N.B.: Ai fini del diritto alla nuova prestazione di disoccupazione NASpI, l'art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015 ha introdotto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Vista l'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito in esame è necessario ricorrere al sistema già in uso per l'accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici, individuando in tal modo una metodologia che permetta di determinare - ancorché in via convenzionale - una presenza al lavoro assimilabile a trenta giornate effettive negli ultimi dodici mesi.
Si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna.
Pertanto, considerato che per l'accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.
Esempio: 80 ore lavorate nel trimestre / 24 = 3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4.
Ai fini della verifica del requisito in argomento si opererà dunque calcolando, con la predetta metodologia, il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi.
Ne consegue che, quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.
Come effettuare la domanda
La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in via telematica.
Termini
La domanda deve essere presentata entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Decorrenza
La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Durata
La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (fino ad un massimo di 24 mesi). Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Misura
La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione mensile.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sospensione
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Decadenza
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi ;
- inizio attività autonoma o subordinata senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, salvo il dititto del lavoratore di optare per la NASPI.;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione.